Art. 10
Disposizioni generali per la rete centrale, la rete centrale estesa e la rete globale
In vigore dal 13 giu 2024
Disposizioni generali per la rete centrale, la rete centrale estesa e la rete globale
1. La rete centrale, la rete centrale estesa e la rete globale:
a)
sono quelle specificate nelle mappe di cui all'allegato I e negli elenchi di cui all'allegato II;
b)
sono ulteriormente specificate attraverso la descrizione dei componenti dell'infrastruttura;
c)
soddisfano i requisiti relativi alle infrastrutture di trasporto stabiliti nel presente capo e nei capi III e IV; e
d)
costituiscono la base per l'individuazione di progetti di interesse comune.
2. La rete centrale e la rete centrale estesa sono costituite da quelle parti della rete transeuropea dei trasporti il cui sviluppo è prioritario ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica della rete transeuropea dei trasporti.
I riferimenti alla «rete centrale» di cui al regolamento (UE) 2021/1153 si intendono come comprensivi della «rete centrale estesa» ai sensi del presente regolamento.
I riferimenti alla «rete centrale» di cui al regolamento (UE) 2023/1804 si intendono fatti alla «rete centrale» ai sensi del presente regolamento.
I riferimenti alla «rete globale» di cui al regolamento (UE) 2023/1804 si intendono fatti alla «rete centrale estesa» e alla «rete globale» ai sensi del presente regolamento.
3. I nodi della rete figurano nell'allegato II e comprendono nodi urbani e nodi di trasporto (aeroporti, porti marittimi e interni, terminali ferroviario-stradali e terminali lungo vie navigabili interne).
4. Gli Stati membri adottano le misure adeguate riguardo alla rete centrale, alla rete centrale estesa e alla rete globale che devono essere sviluppate affinché siano conformi al presente regolamento entro le date indicate all', paragrafo 1, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.
Storico versioni
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