Art. 8

Progetti di interesse comune

In vigore dal 13 giu 2024
Progetti di interesse comune 1.   I progetti di interesse comune contribuiscono allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti attraverso la creazione di nuove infrastrutture di trasporto, l'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto esistenti o misure che promuovono l'uso efficiente della rete sotto il profilo delle risorse. 2.   I progetti di interesse comune: a) dimostrano di possedere un valore aggiunto europeo contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che rientrano in almeno due delle quattro categorie di cui all', paragrafo 2; e b) sono economicamente sostenibili sulla base di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o, nel caso di zone scarsamente popolate o di progetti essenziali per il duplice uso dell'infrastruttura, apportano un contributo positivo allo sviluppo della rete sulla base di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico. 3.   Un progetto di interesse comune comprende il suo intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, le procedure per l'ottenimento di permessi, la costruzione, la gestione, la manutenzione e la valutazione. 4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i progetti di interesse comune siano realizzati in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, e in particolare del diritto dell'Unione in materia di ambiente, protezione del clima, sicurezza, protezione, concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, sanità pubblica e accessibilità, nonché degli atti giuridici dell'Unione e della legislazione nazionale in materia di non discriminazione. 5.   La realizzazione dei progetti di interesse comune dipende dal loro grado di maturità, dalla conformità con le procedure giuridiche dell'Unione e nazionali e dalla disponibilità di risorse finanziarie, fatto salvo l'impegno finanziario di uno Stato membro o dell'Unione. 6.   La Commissione può raccomandare agli Stati membri di istituire entità uniche per il coordinamento, la costruzione o la gestione di progetti infrastrutturali transfrontalieri di interesse comune, in particolare per quelli complessi e su vasta scala. Il coordinatore europeo competente gode dello status di osservatore in seno al consiglio di vigilanza o a un analogo organo direttivo di detta entità unica. 7.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che i progetti di interesse comune siano attuati in modo tempestivo ed efficiente. 8.   L'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico è applicata dagli Stati membri secondo un approccio riconosciuto e armonizzato al fine di consentire una valutazione trasparente e comparativa di tali progetti.
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Progetti di interesse comune (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo