Art. 16
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale e la rete centrale estesa
In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale e la rete centrale estesa
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale e della rete centrale estesa sia conforme all', paragrafo 1.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2040, l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale estesa, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), per le linee che fanno parte della rete per il trasporto merci:
a)
soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b);
b)
consenta, senza autorizzazione speciale, la circolazione di treni merci aventi una lunghezza minima di 740 m (comprese la locomotiva o le locomotive). Tale requisito è soddisfatto se sono rispettate almeno le seguenti condizioni:
i)
sulle linee a doppio binario, almeno una traccia ferroviaria per ogni due ore e per direzione e non meno di 24 tracce ferroviarie su base giornaliera possono essere assegnate a treni merci aventi una lunghezza minima di 740 m, se richiesto da un'impresa ferroviaria;
ii)
sulle linee a binario unico, almeno una traccia ferroviaria per ogni tre ore e per direzione e non meno di 12 tracce ferroviarie su base giornaliera possono essere assegnate a treni merci aventi una lunghezza minima di 740 m, se richiesto da un'impresa ferroviaria; e
c)
per le tratte ferroviarie che collegano i terminali merci multimodali di due nodi urbani o il terminale merci multimodale di un nodo urbano e un valico di frontiera, oltre il 75 % della lunghezza di ciascuna tratta ferroviaria è progettato per una velocità di almeno 100 km/h per i treni merci sulle linee merci della rete centrale estesa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sull'infrastruttura ferroviaria della rete centrale estesa, in caso di costruzione di una nuova linea, sia rispettato il requisito di cui all', paragrafo 2, lettera a) entro il 31 dicembre 2030. I progetti per i quali la valutazione dell'impatto ambientale è stata avviata entro il 18 luglio 2024 sono esclusi da tale obbligo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2040, l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale estesa, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), per le linee che fanno parte della rete per il trasporto di passeggeri:
a)
soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettera a), sulle linee passeggeri della rete centrale estesa; e
b)
per le tratte ferroviarie che collegano i nodi passeggeri multimodali di due nodi urbani o i nodi passeggeri multimodali di un nodo urbano e di un valico di frontiera, oltre il 75 % della lunghezza di ciascuna tratta ferroviaria sia progettato per una velocità di almeno 160 km/h per i treni passeggeri sulle linee passeggeri della rete centrale estesa.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2040, l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale estesa sui collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo a meno che, in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non sia concessa un'esenzione dall'applicazione dell', paragrafo 3, a norma dell', paragrafo 4.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d):
a)
per le linee che fanno parte della rete per il trasporto merci, soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo; e
b)
per le linee che fanno parte della rete per il trasporto passeggeri, soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettera a).
7. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2040, l'infrastruttura ferroviaria che fa parte della rete centrale per il trasporto passeggeri, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), soddisfi il requisito di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2040, le linee per il trasporto merci che fanno parte dell'infrastruttura ferroviaria della rete centrale o della rete centrale estesa, compresi i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), consentano la circolazione di treni merci che trasportano semirimorchi standard di altezza fino a 4 m, caricati a un'altezza di almeno 27 cm al di sopra della parte superiore del binario sui corridoi di trasporto europei del loro territorio.
Tale requisito si considera soddisfatto se sono rispettate almeno le seguenti condizioni su ciascun corridoio di trasporto europeo sul territorio dello Stato membro:
a)
vi è almeno una linea diretta che soddisfi tale requisito che consenta la circolazione ininterrotta dei treni nel territorio di uno Stato membro e sulle linee transfrontaliere con ciascuno Stato membro limitrofo;
b)
vi è almeno una linea diretta che soddisfi tale requisito collegata ad almeno un terminale ferroviario-stradale o un terminale merci multimodale situato in un porto marittimo che fa parte del corridoio europeo di trasporto, o in prossimità di esso, sul territorio di uno Stato membro; e
c)
vi è almeno una linea diretta che soddisfi tale requisito collegata ad almeno uno di tali punti terminali se uno o più punti terminali di un corridoio sono situati sul territorio di uno Stato membro.
Per le tratte transfrontaliere, la determinazione delle linee interessate è effettuata d'intesa con gli Stati membri limitrofi interessati.
Entro il 19 luglio 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione le linee interessate.
9. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030, l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale sui collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo a meno che, in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo la Commissione non abbia concesso un'esenzione dall'applicazione dell', paragrafo 3, a norma dell', paragrafo 4.
10. I requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 9 non si applicano alle reti isolate.
11. Fatto salvo il paragrafo 10, su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui al presente articolo a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o di effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. La richiesta di esenzione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi in caso di tratte transfrontaliere. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta.
La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita e in termini del suo impatto significativo sull'interoperabilità e sulla continuità della rete ferroviaria, se del caso. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati.
Nel valutare le richieste di esenzione dal requisito relativo al trasporto dei semirimorchi di cui al paragrafo 8, la Commissione tiene conto in particolare dei risultati dell'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico nonché della potenziale perturbazione dei servizi causata dal lavoro necessario per conformarsi a tale requisito.
Nel valutare le richieste di esenzione dai requisiti di cui al presente articolo per la rete centrale estesa, la Commissione tiene conto in particolare di qualsiasi importante investimento effettuato dallo Stato membro interessato su una linea parallela in stretta prossimità delle nuove linee da costruire.
La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione.
La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa.
La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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