Art. 17
Scartamento nominale secondo la norma europea per la rete ferroviaria
In vigore dal 13 giu 2024
Scartamento nominale secondo la norma europea per la rete ferroviaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nuova linea ferroviaria della rete centrale e della rete centrale estesa, compresi i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), preveda lo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm. Tale requisito è considerato soddisfatto quando i treni a scartamento di 1 435 mm possono circolare sull'infrastruttura entro il 31 dicembre 2030 per la rete centrale ed entro il 31 dicembre 2040 per la rete centrale estesa. Ai fini del presente articolo per nuova linea ferroviaria si intende qualsiasi linea i cui lavori di costruzione non siano in corso al 18 luglio 2024.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri sul cui territorio, il 18 luglio 2024, non è prevista la connessione di una nuova linea ferroviaria alla frontiera terrestre di un altro Stato membro conformemente all'allegato I, elaborano un piano che individua la nuova linea ferroviaria da costruire con scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm. Tale piano tiene conto dell'impatto sull'interoperabilità con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi, tenendo conto, in particolare, dell'eventuale migrazione delle linee ferroviarie esistenti allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm conformemente al paragrafo 3. Il piano comprende un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico che giustifica la decisione dello Stato membro, se del caso, di non costruire una nuova infrastruttura ferroviaria con scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm, nonché una valutazione dell'impatto sull'interoperabilità. Tale piano è trasmesso alla Commissione entro il 19 luglio 2026.
3. Gli Stati membri la cui rete ferroviaria esistente è dotata, interamente o in parte, di uno scartamento diverso dallo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm effettuano, entro il 19 luglio 2026, una valutazione in cui sono individuate le linee ferroviarie esistenti situate lungo i corridoi di trasporto europei ai fini della loro eventuale migrazione allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm. La valutazione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi, in caso di tratte transfrontaliere. La valutazione comprende un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico sulla sostenibilità dell'eventuale migrazione allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm e una valutazione dell'impatto sull'interoperabilità.
Sulla base della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri elaborano, se del caso, al più tardi entro un anno dal completamento della valutazione, un piano per la migrazione allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm che individua le linee ferroviarie esistenti situate lungo i corridoi di trasporto europei da migrare allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm e forniscono un'indicazione del calendario di tale migrazione.
Il primo e il secondo comma si applicano mutatis mutandis alle linee ferroviarie i cui lavori di costruzione siano in corso al 18 luglio 2024.
4. Le priorità per la pianificazione delle infrastrutture e degli investimenti derivanti dai piani di cui ai paragrafi 2 e 3 sono definite nel primo piano di lavoro del coordinatore europeo per il corridoio di trasporto europeo di cui fanno parte le linee ferroviarie di trasporto merci dotate di uno scartamento diverso dallo scartamento nominale secondo la norma europea, conformemente all'.
5. Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere un'esenzione temporanea dai requisiti di cui al paragrafo 1 per le nuove linee ferroviarie della rete centrale e della rete centrale estesa, o di una parte di esse, a motivo dei risultati negativi di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa su una giustificazione sufficiente. Le richieste di esenzione sono coordinate con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi in caso di tratte transfrontaliere. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta.
La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita e in termini del suo impatto significativo sull'interoperabilità e sulla continuità della rete ferroviaria, se del caso. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati.
La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione.
La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. La decisione indica il periodo per il quale l'esenzione è concessa.
La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
Storico versioni
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