Art. 18

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

In vigore dal 13 giu 2024
Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario 1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale estesa sia dotata dell'ERTMS entro il 31 dicembre 2040 e quella della rete globale lo sia entro il 31 dicembre 2050, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), garantendo nel contempo un'implementazione sincronizzata e armonizzata dell'ERTMS a terra e a bordo dei treni; e b) l'ERTMS sia implementato sui collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), della rete centrale estesa entro il 31 dicembre 2040 e della rete globale entro il 31 dicembre 2050, qualora tale dotazione sia ritenuta necessaria dallo Stato membro interessato in coordinamento con i pertinenti portatori di interessi, in particolare il gestore dell'infrastruttura. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030: a) l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale, tranne i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e b) l'ERTMS sia implementato sui collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), della rete centrale qualora tale dotazione sia ritenuta necessaria dallo Stato membro interessato in coordinamento con i pertinenti portatori di interessi, in particolare il gestore dell'infrastruttura. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di classe B siano dismessi entro il 31 dicembre 2040 sulla rete centrale, entro il 31 dicembre 2045 sulla rete centrale estesa ed entro il 31 dicembre 2050 sulla rete globale, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza, tranne per le tratte dei nodi urbani utilizzate anche dai treni passeggeri suburbani dotati di appositi sistemi di protezione dei treni di classe B. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050, l'infrastruttura ferroviaria della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale sia dotata dell'ERTMS radio. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché l'ERTMS radio sia implementato sull'infrastruttura ferroviaria della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale a decorrere dal 31 dicembre 2030, in caso di costruzione di una nuova linea, o a decorrere dal 31 dicembre 2040, in caso di ammodernamento del sistema di segnalamento. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050, l'ERTMS radio sia implementato sui collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera d), della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale, qualora tale dotazione sia ritenuta necessaria dallo Stato membro interessato in coordinamento con il gestore dell'infrastruttura e altri pertinenti portatori di interessi. In caso di costruzione di una nuova linea, tale implementazione è garantita a decorrere dal 31 dicembre 2030. 7.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle reti isolate. 8.   Fatto salvo il paragrafo 7, su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 6. Qualsiasi richiesta di esenzione si basa sull'esito negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico e su una valutazione dell'impatto sull'interoperabilità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. La richiesta di esenzione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi in caso di tratte transfrontaliere. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. Le esenzioni richieste sono conformi ai requisiti della direttiva (UE) 2016/797. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma e in termini del suo impatto significativo sull'interoperabilità. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (Art. 18 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo