Art. 21
Componenti dell'infrastruttura
In vigore dal 13 giu 2024
Componenti dell'infrastruttura
1. L'infrastruttura delle vie navigabili interne comprende in particolare:
a)
fiumi;
b)
canali;
c)
laghi e lagune;
d)
infrastrutture connesse come chiuse, elevatori, ponti, invasi e misure associate di prevenzione e mitigazione delle inondazioni e della siccità che possono produrre effetti positivi sulla navigazione interna;
e)
vie navigabili di accesso e collegamenti dell'ultimo miglio ai terminali merci multimodali collegati da vie navigabili interne, in particolare nei porti interni e marittimi;
f)
posti di ormeggio e sosta;
g)
porti interni, comprese le infrastrutture portuali di base sotto forma di bacini interni, muri di sponda, ormeggi, moli, banchine, dighe, riempimenti, piattaforme, recupero di terra e infrastrutture necessarie per le operazioni di trasporto all'interno e all'esterno della zona portuale;
h)
attrezzature connesse di cui al paragrafo 2;
i)
sistemi TIC per i trasporti, compresi i RIS;
j)
collegamenti di porti interni con altri modi della rete transeuropea dei trasporti;
k)
infrastrutture connesse agli impianti per combustibili alternativi; e
l)
infrastrutture necessarie per operazioni a rifiuti zero e misure di economia circolare.
2. Le attrezzature connesse alle vie navigabili interne possono includere le attrezzature per il carico e lo scarico delle merci e il loro deposito nei porti interni. Le attrezzature connesse possono comprendere in particolare sistemi propulsivi e operativi che riducono i livelli di inquinamento, ad esempio idrico e atmosferico, il consumo energetico e l'intensità di carbonio. Esse possono altresì comprendere gli impianti di raccolta dei rifiuti, gli impianti di fornitura di elettricità da terra, altre infrastrutture per la fornitura e la generazione di combustibili alternativi nonché dispositivi rompighiaccio, attrezzature per servizi idrologici e per il dragaggio del tratto navigabile, del porto e degli accessi al porto per garantire la navigabilità per tutto l'arco dell'anno.
3. Per far parte della rete globale, un porto interno soddisfa le condizioni seguenti:
a)
ha un volume di trasbordo merci annuo superiore a 500 000 tonnellate; il volume totale annuo del trasbordo merci si basa sulla media triennale disponibile più recente in base alle statistiche pubblicate da Eurostat; e
b)
è situato sulla rete delle vie navigabili interne della rete transeuropea dei trasporti.
Storico versioni
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