Art. 21

Componenti dell'infrastruttura

In vigore dal 13 giu 2024
Componenti dell'infrastruttura 1.   L'infrastruttura delle vie navigabili interne comprende in particolare: a) fiumi; b) canali; c) laghi e lagune; d) infrastrutture connesse come chiuse, elevatori, ponti, invasi e misure associate di prevenzione e mitigazione delle inondazioni e della siccità che possono produrre effetti positivi sulla navigazione interna; e) vie navigabili di accesso e collegamenti dell'ultimo miglio ai terminali merci multimodali collegati da vie navigabili interne, in particolare nei porti interni e marittimi; f) posti di ormeggio e sosta; g) porti interni, comprese le infrastrutture portuali di base sotto forma di bacini interni, muri di sponda, ormeggi, moli, banchine, dighe, riempimenti, piattaforme, recupero di terra e infrastrutture necessarie per le operazioni di trasporto all'interno e all'esterno della zona portuale; h) attrezzature connesse di cui al paragrafo 2; i) sistemi TIC per i trasporti, compresi i RIS; j) collegamenti di porti interni con altri modi della rete transeuropea dei trasporti; k) infrastrutture connesse agli impianti per combustibili alternativi; e l) infrastrutture necessarie per operazioni a rifiuti zero e misure di economia circolare. 2.   Le attrezzature connesse alle vie navigabili interne possono includere le attrezzature per il carico e lo scarico delle merci e il loro deposito nei porti interni. Le attrezzature connesse possono comprendere in particolare sistemi propulsivi e operativi che riducono i livelli di inquinamento, ad esempio idrico e atmosferico, il consumo energetico e l'intensità di carbonio. Esse possono altresì comprendere gli impianti di raccolta dei rifiuti, gli impianti di fornitura di elettricità da terra, altre infrastrutture per la fornitura e la generazione di combustibili alternativi nonché dispositivi rompighiaccio, attrezzature per servizi idrologici e per il dragaggio del tratto navigabile, del porto e degli accessi al porto per garantire la navigabilità per tutto l'arco dell'anno. 3.   Per far parte della rete globale, un porto interno soddisfa le condizioni seguenti: a) ha un volume di trasbordo merci annuo superiore a 500 000 tonnellate; il volume totale annuo del trasbordo merci si basa sulla media triennale disponibile più recente in base alle statistiche pubblicate da Eurostat; e b) è situato sulla rete delle vie navigabili interne della rete transeuropea dei trasporti.
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Componenti dell'infrastruttura (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo