Art. 23

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i porti interni della rete centrale siano conformi all', paragrafo 2, e soddisfino i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), entro il 31 dicembre 2030, e di cui all', paragrafo 1, lettera c), entro il 31 dicembre 2040. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la rete delle vie navigabili interne, compresi i collegamenti di cui all', paragrafo 1, lettera e), sia sottoposta a manutenzione in maniera tale da consentire una navigazione efficiente, affidabile e sicura per gli utenti, garantendo i requisiti minimi per le vie navigabili e i livelli di servizio minimi di cui al paragrafo 3 (stato di buona navigazione). Gli Stati membri impediscono il deterioramento dello stato di buona navigazione nonché quello dello stato attuale delle parti della rete che superano già tali requisiti minimi entro il 18 luglio 2024. 3.   Gli Stati membri provvedono in particolare affinché, entro il 31 dicembre 2030: a) fiumi, canali, laghi, lagune, porti interni e le loro vie di accesso offrano una profondità del canale navigabile pari ad almeno 2,5 m e un'altezza minima sotto i ponti non apribili pari ad almeno 5,25 m a livelli d'acqua di riferimento specifici, che sono superati in un numero definito di giorni l'anno secondo una media statistica; b) gli Stati membri pubblicano su un sito web accessibile al pubblico il numero di giorni l'anno di cui alla lettera a) durante i quali il livello effettivo dell'acqua supera o non raggiunge il livello d'acqua di riferimento specificato per la profondità del canale di navigazione, nonché i tempi di attesa medi a ciascuna chiusa; c) gli operatori delle chiuse garantiscono che le stesse siano gestite e sottoposte a manutenzione in modo tale da ridurre al minimo i tempi di attesa; e d) fiumi, canali, laghi e lagune sono dotati di RIS per tutti i servizi conformemente alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50), in modo da garantire informazioni in tempo reale agli utenti oltre confine. Ai fini della lettera a), i livelli d'acqua di riferimento sono stabiliti sulla base del numero di giorni l'anno nei quali il livello effettivo dell'acqua ha superato il livello d'acqua di riferimento specificato. Fatta salva l'approvazione degli Stati membri interessati a norma dell'articolo 172, secondo comma, TFUE, la Commissione adotta atti di esecuzione, da elaborare in stretta cooperazione con tali Stati membri, in consultazione con i coordinatori europei interessati e, se del caso, in consultazione con le commissioni per la navigazione fluviale istituite dagli accordi internazionali, che specificano i livelli d'acqua di riferimento di cui alla lettera a) per ciascun corridoio, via navigabile o sezione di via navigabile. Tali atti di esecuzione devono essere coerenti con i requisiti stabiliti nelle convenzioni internazionali, negli accordi conclusi tra gli Stati membri, nonché nelle regolamentazioni adottate dalle commissioni per la navigazione fluviale istituite da tali convenzioni e accordi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. 4.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 per via navigabile e, se del caso, per sezione di via navigabile a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o di effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla biodiversità o sul patrimonio culturale. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. Ove applicabile, la richiesta di esenzione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo. Il deterioramento dei requisiti minimi causato dall'azione umana diretta o dalla mancanza di diligenza nella manutenzione della rete delle vie navigabili interne non è considerato un caso che giustifica la concessione di un'esenzione. 5.   In caso di forza maggiore, gli Stati membri ripristinano le condizioni di navigabilità allo stato precedente non appena la situazione lo consente. 6.   La Commissione può adottare orientamenti per garantire un approccio coerente all'applicazione dello stato di buona navigazione nell'Unione. Tali orientamenti possono riguardare in particolare: a) parametri specifici per fiumi a corrente libera; b) parametri complementari per la larghezza navigabile del canale; c) realizzazione di infrastrutture energetiche alternative per garantire l'accesso ai combustibili alternativi lungo tutti i corridoi; d) uso di applicazioni digitali della rete e processi di automazione; e) resilienza dell'infrastruttura ai cambiamenti climatici, ai rischi naturali e ai disastri provocati dall'uomo o alle perturbazioni intenzionali; o f) introduzione e promozione di nuove tecnologie e innovazione per combustibili energetici e sistemi di propulsione a emissioni zero e a basse emissioni di carbonio.
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