Art. 22

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050, i porti interni della rete globale: a) siano collegati all'infrastruttura stradale o ferroviaria; b) offrano almeno un terminale merci multimodale aperto a tutti gli operatori e a tutti gli utenti in modo non discriminatorio e che applichi tariffe trasparenti e non discriminatorie; e c) siano dotati di impianti destinati a migliorare le prestazioni ambientali delle navi nei porti, che possono comprendere impianti di raccolta dei rifiuti, impianti di degasaggio, misure di riduzione del rumore nonché misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e idrico. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché nei porti interni sia installata un'infrastruttura per i combustibili alternativi conformemente al regolamento (UE) 2023/1804.
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Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo