Art. 20 · Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria

Art. 20

Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura ferroviaria e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti: a) migrazione allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm, se del caso; b) mitigazione dell'impatto del rumore e delle vibrazioni causati dal trasporto ferroviario, in particolare attraverso misure relative al materiale rotabile e alle infrastrutture, incluse barriere di protezione acustica; c) miglioramento della sicurezza dei passaggi a livello; d) se opportuno, collegamento dell'infrastruttura del trasporto ferroviario con l'infrastruttura dei porti delle vie navigabili interne; e) previa analisi dei costi e dei benefici socioeconomici, sviluppo di infrastrutture per treni con una lunghezza superiore a 740 m e fino a 1 500 m e carico per asse pari a 25,0 tonnellate nella costruzione e nell'ammodernamento di linee ferroviarie rilevanti per il traffico merci; f) sviluppo e diffusione di tecnologie innovative per le ferrovie, sulla base in particolare del lavoro delle imprese comuni «Shift2Rail» e «Ferrovie europee», segnatamente il controllo automatico del movimento dei treni, la gestione avanzata del traffico, la connettività digitale per passeggeri basata sull'ERTMS e accoppiamenti automatici digitali, la connettività basata sul 5G e sul satellite; g) nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, garanzia della continuità e dell'accessibilità dei percorsi pedonali e ciclabili e sviluppo di parcheggi per biciclette nelle vicinanze delle stazioni al fine di promuovere modi di trasporto attivi; h) sviluppo di tecnologie innovative relative ai combustibili alternativi per le ferrovie, quali l'idrogeno o i treni alimentati a batterie per le tratte e le vie di accesso ferroviarie esentate dal requisito di elettrificazione; i) per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, applicazione di una norma che garantisca la circolazione di treni merci che trasportano semirimorchi standard di altezza fino a 4 m caricati a un'altezza di 33 cm, senza alcun requisito aggiuntivo di autorizzazione speciale per la prestazione di servizi; e j) ammodernamento delle linee ferroviarie a doppio binario nelle sezioni caratterizzate da strozzature che risentono di vincoli di capacità.
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