Art. 63
Obblighi dei soggetti giuridici
In vigore dal 31 mag 2024
Obblighi dei soggetti giuridici
1. Tutti i soggetti giuridici creati nell'Unione ottengono e mantengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva.
I soggetti giuridici forniscono ai soggetti obbligati, oltre alle informazioni sui loro titolari giuridici, informazioni riguardanti il titolare effettivo o i titolari effettivi, nel caso in cui i soggetti obbligati applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo III.
2. Un soggetto giuridico, senza indebito ritardo dopo la sua creazione, comunica le informazioni sulla titolarità effettiva al registro centrale. Qualsiasi modifica delle informazioni è comunicata al registro centrale senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario. Il soggetto giuridico verifica periodicamente di detenere informazioni aggiornate sulla sua titolarità effettiva. Come minimo, tale verifica è effettuata con cadenza annuale, come processo autonomo o nell'ambito di altri processi periodici, come la presentazione del bilancio.
I titolari effettivi di un soggetto giuridico nonché i soggetti giuridici e, nel caso degli istituti giuridici, i loro trustee o le persone che ricoprono una posizione equivalente che fanno parte dell'assetto proprietario o di controllo del soggetto giuridico, forniscono a tale soggetto giuridico I tutte le informazioni necessarie affinché il soggetto giuridico rispettino gli obblighi stabiliti dal presente capo o rispondano a eventuali richieste di informazioni supplementari ricevute a norma dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640.
3. Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo, o se sussistono, per il soggetto giuridico, incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti giuridici conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare i titolari effettivi.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell' del presente regolamento e dell' della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti giuridici forniscono quanto segue:
a)
una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento, e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;
b)
dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell', paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento.
Ai fini del presente paragrafo, per «dirigenti di alto livello» si intendono le persone fisiche che sono membri esecutivi dell'organo di amministrazione, nonché le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in seno a un soggetto giuridico e sono responsabili della gestione quotidiana del soggetto e ne rispondono all'organo di amministrazione.
5. I soggetti giuridici mettono le informazioni raccolte a norma del presente articolo a disposizione delle autorità competenti, su richiesta e senza indugio.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono conservate per cinque anni dalla data in cui i soggetti giuridici sono sciolte o cessano altrimenti di esistere da persone designate dal soggetto per conservare i documenti o da amministratori, liquidatori o altre persone coinvolte nello scioglimento del soggetto. L'identità e le informazioni di contatto della persona responsabile di conservare le informazioni sono comunicate ai registri centrali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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