Art. 65
Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici
In vigore dal 31 mag 2024
Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici
Gli non si applicano:
a)
alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che:
i)
il controllo sulla società sia esercitato esclusivamente dalla persona fisica con i diritti di voto;
ii)
nessun altro soggetto giuridico o nessun altro istituto giuridico faccia parte dell'assetto proprietario o di controllo della società; e
iii)
per i soggetti giuridici stranieri di cui all' siano previsti dalle norme internazionali obblighi equivalenti a quelli di cui ai punti i) e ii) del presente punto;
b)
agli organismi di diritto pubblico quali definiti all', paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).
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