Art. 65

Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici

In vigore dal 31 mag 2024
Eccezioni agli obblighi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici Gli non si applicano: a) alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che: i) il controllo sulla società sia esercitato esclusivamente dalla persona fisica con i diritti di voto; ii) nessun altro soggetto giuridico o nessun altro istituto giuridico faccia parte dell'assetto proprietario o di controllo della società; e iii) per i soggetti giuridici stranieri di cui all' siano previsti dalle norme internazionali obblighi equivalenti a quelli di cui ai punti i) e ii) del presente punto; b) agli organismi di diritto pubblico quali definiti all', paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo