Art. 67
Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri
In vigore dal 31 mag 2024
Soggetti giuridici stranieri e istituti giuridici stranieri
1. I soggetti giuridici costituiti all’esterno dell’Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all’esterno dell’Unione o che risiedono o sono stabiliti all’esterno dell’Unione trasmettono le informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell’ al registro centrale dello Stato membro sul cui territorio essi:
a)
avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato;
b)
acquisiscono beni immobili, direttamente o tramite intermediari nell’Unione;
c)
acquisiscono, direttamente o tramite intermediari, uno dei seguenti beni da una persona che commercia di cui all', punto 3), lettere f) e j), nel contesto di un'operazione occasionale:
i)
veicoli a motore a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
ii)
natanti a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
iii)
aeromobili a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000EUR o al controvalore in moneta nazionale;
d)
è loro aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice nell'Unione;
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione che avviino un rapporto d'affari con un soggetto obbligato trasmettano le informazioni sulla loro titolarità effettiva al registro centrale quando:
a)
avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato associato a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in base alla valutazione del rischio al livello dell'Unione o alla valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato di cui agli della direttiva (UE) 2024/1640; o
b)
la valutazione del rischio al livello dell'Unione o la valutazione nazionale del rischio dello Stato membro interessato individua che la categoria di soggetto giuridico o il settore in cui opera il soggetto giuridico creati all'esterno dell'Unione è associato, ove pertinente, a un rischio medio-alto o elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono accompagnate da una dichiarazione recante l'indicazione delle attività in relazione alle quali le medesime sono trasmesse, come anche da qualsiasi documento pertinente, e sono trasmesse:
a)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), prima dell'avvio del rapporto d'affari;
b)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prima del completamento dell'acquisto;
c)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), prima della firma del contratto.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i soggetti obbligati informano i soggetti giuridici qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 e richiedono un certificato attestante la registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale per procedere al rapporto d'affari o all'operazione occasionale.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all'esterno dell'Unione o che risiedono o sono stabiliti all'esterno dell'Unione segnalano le modifiche apportate alle informazioni sulla titolarità effettiva trasmesse al registro centrale a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario.
L'obbligo di cui al primo comma si applica:
a)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'intera durata del rapporto d'affari con il soggetto obbligato;
b)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), finché la persona giuridica o l'istituto giuridico sia proprietario del bene immobile;
c)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo compreso tra la trasmissione iniziale delle informazioni al registro centrale e il completamento dell'acquisto;
d)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per l'intera durata del contratto.
6. Qualora il soggetto giuridico, il trustee del trust espresso o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1 in diversi Stati membri, un certificato attestante la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro centrale mantenuto da uno Stato membro è considerato una prova sufficiente della registrazione.
7. Qualora, al 10 luglio 2027, i soggetti giuridici creati all'esterno dell'Unione o gli istituti giuridici amministrati all'esterno dell'Unione o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito all'esterno dell'Unione stessa, direttamente o tramite intermediari le informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici sono trasmesse al registro centrale e corredate da una motivazione per tale trasmissione entro il 10 gennaio 2028.
Tuttavia, il primo comma non si applica ai soggetti giuridici o agli istituti giuridici che abbiano acquisito beni immobili nell'Unione prima del 1o gennaio 2014.
Gli Stati membri possono decidere, sulla base del rischio, che sia applicata una data anteriore e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.
8. Gli Stati membri possono, sulla base del rischio, estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), ai rapporti d'affari con soggetti giuridici stranieri in corso al 10 luglio 2027 e darne notifica alla Commissione. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.
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