Art. 62

Informazioni sulla titolarità effettiva

In vigore dal 31 mag 2024
Informazioni sulla titolarità effettiva 1.   I soggetti giuridici e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini garantiscono che le informazioni sulla titolarità effettiva che detengono, forniscono ai soggetti obbligati nel contesto delle procedure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo III o presentano ai registri centrali siano adeguate, accurate e aggiornate. Le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al primo comma comprendono i seguenti elementi: a) tutti i nomi e i cognomi, il luogo e la data di nascita completa, l'indirizzo di residenza, il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo, il numero del documento d'identità, quale passaporto o documento d'identità nazionale e, se esistente, il codice identificativo personale unico attribuito alla persona dal suo paese di residenza abituale, nonché una descrizione generale della fonte di tale numero; b) la natura e la portata dell'interesse beneficiario detenuto nel soggetto giuridico o nell'istituto giuridico attraverso una partecipazione o il controllo con altri mezzi, nonché la data a partire dalla quale l'interesse beneficiario è detenuto; c) informazioni sul soggetto giuridico di cui la persona fisica è il titolare effettivo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), o, nel caso degli istituti giuridici di cui la persona fisica è il titolare effettivo, informazioni di base sull'istituto giuridico; d) se l'assetto proprietario e di controllo contiene più di un soggetto giuridico o istituto giuridico, una descrizione di tale assetto, compresi i nomi e, se esistenti, i codici identificativi dei singoli soggetti giuridici o istituti giuridici che fanno parte di tale assetto, nonché una descrizione dei rapporti tra di essi, compresa la quota dell'interesse detenuto; e) qualora sia identificata una classe di beneficiari a norma dell', una descrizione generale delle caratteristiche della classe di beneficiari; f) qualora siano identificati beneficiari potenziali e beneficiari di default a norma dell': i) per le persone fisiche, il loro nome e cognome; ii) per i soggetti giuridici e gli istituti giuridici, il loro nome; iii) per una classe di beneficiari potenziali o beneficiari di default, la sua descrizione. 2.   I soggetti giuridici e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini ottengono informazioni sulla titolarità effettiva adeguate, accurate e aggiornate entro 28 giorni di calendario dalla creazione del soggetto giuridico o dalla costituzione di un istituto giuridico. Tali informazioni sono aggiornate tempestivamente e, in ogni caso, entro 28 giorni di calendario da qualsiasi cambiamento, nonché su base annuale.
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