Art. 61

Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo In deroga all', primo comma, e all', paragrafo 1, i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono la o le persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle unità detenute nell'organismo d'investimento collettivo; b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.
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