Art. 61 · Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo

Art. 61

Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dei titolari effettivi di organismi d'investimento collettivo In deroga all', primo comma, e all', paragrafo 1, i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono la o le persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle unità detenute nell'organismo d'investimento collettivo; b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.
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