Art. 59
Identificazione di una classe di beneficiari
In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione di una classe di beneficiari
1. Nel caso dei soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all' o, ad eccezione dei trust discrezionali, dei trust espressi e degli istituti giuridici affini di cui all', qualora i beneficiari debbano ancora essere determinati, si identificano la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali. I beneficiari appartenenti alla classe sono titolari effettivi non appena sono identificati o designati in quanto tali.
2. Nei seguenti casi sono identificate solo la classe di beneficiari e le sue caratteristiche:
a)
schemi pensionistici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
b)
regimi di partecipazione o di partecipazione finanziaria dei dipendenti, a condizione che gli Stati membri, a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, abbiano concluso che presentino un basso rischio di uso improprio a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
c)
i soggetti giuridici affini ai trust espressi di cui all', i trust espressi e gli istituti giuridici affini di cui all', a condizione che:
i)
il soggetto giuridico, il trust espresso o l'istituto giuridico affine siano costituiti senza scopo di lucro o a fini filantropici; e
ii)
a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, gli Stati membri abbiano concluso che la categoria di soggetto giuridico, il trust espresso o l'istituto giuridico affine presentano un basso rischio di uso improprio a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie di soggetti giuridici, trust espressi o istituti giuridici affini di cui al paragrafo 2, unitamente a una giustificazione basata sulla valutazione del rischio specifico. La Commissione comunica tale notifica agli altri Stati membri.
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