Art. 57

Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici affini ai trust espressi

In vigore dal 31 mag 2024
Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici affini ai trust espressi 1.   Nel caso di soggetti giuridici diversi da quelli di cui all', affini ai trust espressi, come le fondazioni, i titolari effettivi sono tutte le seguenti persone fisiche: a) i fondatori; b) i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione; c) i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione; d) i beneficiari, a meno che non si applichi l'; e) qualsiasi altra persona fisica che controlli direttamente o indirettamente il soggetto giuridico. 2.   Nei casi in cui i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 appartengono ad assetti di controllo a più livelli, qualora una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1, sia ricoperta da un soggetto giuridico, i titolari effettivi del soggetto giuridico di cui al paragrafo 1 corrisponde: a) alle persone fisiche elencate al paragrafo 1; e b) al titolare effettivo dei soggetti giuridici che occupano una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco delle tipologie di soggetti giuridici i cui titolari effettivi sono identificati a norma del paragrafo 1. La notifica di cui al primo comma è corredata di una descrizione dei seguenti elementi: a) la forma e le caratteristiche di base di tali soggetti giuridici; b) il processo attraverso il quale possono essere istituiti; c) il processo di accesso alle informazioni di base e alle informazioni sulla titolarità effettiva relative a tali soggetti giuridici; d) i siti web in cui possono essere consultati i registri centrali contenenti le informazioni sui titolari effettivi di tali soggetti giuridici, e le informazioni di contatto dei soggetti responsabili di tali registri. 4.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di soggetti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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