Art. 86

Procedura di comitato

In vigore dal 31 mag 2024
Procedura di comitato 1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dall' del regolamento (UE) 2023/1113, indicato nel presente testo come «il comitato». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
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