Art. 20
Prefinanziamento
In vigore dal 14 mag 2024
Prefinanziamento
1. Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all', paragrafo 4.
2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all' e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui rispettivamente agli . I fondi sono svincolati a norma dell', paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'.
3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.
Storico versioni
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