Art. 9

Accordo sullo strumento

In vigore dal 14 mag 2024
Accordo sullo strumento 1.   La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo sullo strumento per l'attuazione dello stesso, che stabilisce gli obblighi e le condizioni di pagamento dei beneficiari per l'erogazione dei finanziamenti dello strumento. 2.   L'accordo sullo strumento è integrato da accordi di prestito a norma dell', che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. L’accordo sullo strumento, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo, previa richiesta. 3.   Il finanziamento è concesso ai beneficiari dopo l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sullo strumento e degli accordi di prestito applicabili. 4.   L'accordo sullo strumento e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario. 5.   L'accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti: a) l'impegno del beneficiario a compiere progressi sostanziali verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori, nonché meccanismi e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l'utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento; b) le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo, alla riduzione e alla ridistribuzione dei fondi a norma dell'; c) le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit nell'ambito dello strumento, nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione; d) le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l'eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all'; e) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all', paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947; f) le misure destinate effettivamente a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo per le persone o i soggetti che attuano i fondi dell'Unione ai sensi dello strumento, di notificare senza ritardo alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO, i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi forniti nell'ambito dello strumento, e il relativo seguito; g) gli obblighi di cui agli , comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso ad esso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, se del caso, a tali dati; h) una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, a norma dell', paragrafo 3; i) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento; j) le norme e le modalità a disposizione dei beneficiari per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell'attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all'. k) l'obbligo per i beneficiari di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all';
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