Art. 7

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

In vigore dal 14 mag 2024
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione 1.   Lo strumento è attuato in conformità del regolamento finanziario, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento. 2.   I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento finanziario, in particolare assistenza finanziaria, sovvenzioni, appalti e operazioni di finanziamento misto. 3.   In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere il Gruppo Banca europea per gli investimenti, istituzioni finanziarie multilaterali europee, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di sviluppo o il Gruppo della Banca mondiale. Ove possibile, altre istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee. L'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento è integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.
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