Art. 5
Prerequisiti per il sostegno dell'Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Prerequisiti per il sostegno dell'Unione
1. La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti:
a)
i beneficiari difendono e rispettano meccanismi democratici effettivi, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere ed eque, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente e lo Stato di diritto, e garantiscono il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
b)
per quanto riguarda la Serbia e il Kosovo, si impegnano in modo costruttivo, con progressi misurabili e risultati tangibili, nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviano negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.
2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, compresi i prefinanziamenti, a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del quadro della politica di allargamento. Nel processo di monitoraggio la Commissione tiene inoltre conto delle pertinenti raccomandazioni di organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la sua commissione di Venezia o l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
3. Per quanto riguarda il prerequisito di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, la Commissione, conformemente alla decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.
4. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in particolare, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all', a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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