Art. 4

Principi generali

In vigore dal 14 mag 2024
Principi generali 1.   La cooperazione nell'ambito dello strumento è fondata sulle esigenze e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione a una chiara condizionalità e a risultati tangibili, partenariati inclusivi, trasparenza e responsabilità reciproca. Tale cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse. Lo strumento si impegna a garantire un adeguato equilibrio geografico dei progetti di investimento. 2.   La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell'ambito di applicazione del presente strumento. 3.   Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e lo integra. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano assicurati una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell'Unione, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e del finanziamento. Non vi è sovrapposizione tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1529. 4.   Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione e assicurare sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza, compresi pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti per l'esportazione e per lo sviluppo, fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale. Tale coordinamento a livello locale comporta consultazioni regolari e tempestive e frequenti scambi di informazioni durante l'intera attuazione dello strumento. 5.   Le attività nell'ambito dello strumento integrano e promuovono la democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza di genere, si allineano progressivamente alle norme sociali, climatici e ambientali dell'Unione, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, anche attraverso, se appropriato, valutazioni di impatto ambientale, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Tali attività evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di «non arrecare un danno significativo» e di «non lasciare indietro nessuno», nonché l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo. 6.   I beneficiari e la Commissione provvedono affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione dei programmi di riforme e dell'attuazione dello strumento. I beneficiari e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La Commissione riferisce in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d'azione sulla parità di genere. 7.   Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con i piani per l'energia e il clima dei beneficiari, il loro contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi o che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità. 8.   In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo del beneficiario del rispettivo parlamento e dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, compresi i gruppi vulnerabili, tutte le minoranze e le comunità, se del caso, in modo da consentire loro di partecipare alla progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione cerca di rappresentare il pluralismo della società del beneficiario. 9.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno attraverso il quadro di valutazione di cui all'. I beneficiari pubblicano dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono fondi dell'Unione per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del presente dispositivo, come descritto all'.
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