Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«beneficiario», uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord o Serbia;
2)
«quadro della politica di allargamento»: il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, comprendente la metodologia di allargamento riveduta, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, i quadri negoziali che disciplinano i negoziati di adesione con i candidati, ove applicabile, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni pertinenti della Commissione, comprese, se del caso, quelle sullo Stato di diritto, e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
3)
«accordo sullo strumento»: un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi per la loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento; tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda la dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;
4)
«accordo di prestito»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario che stabilisce le condizioni applicabili al sostegno dello strumento;
5)
«programmi di riforme»: una serie completa, coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in ciascun beneficiario, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di misure connesse, e un calendario indicativo per la loro attuazione;
6)
«misure»: le riforme e gli investimenti stabiliti nei programmi di riforme di cui al capo III;
7)
«condizioni di pagamento»: le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che un beneficiario deve attuare, come stabilito nei programmi di riforme a norma del capo III;
8)
«operazione di finanziamento misto»: un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti finanziari pubblici, comprese agenzie per il credito all'esportazione, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
9)
«destinatario finale»: una persona o un'entità che riceve finanziamenti nell'ambito dello strumento; per la parte dello strumento messa a disposizione come assistenza finanziaria, il destinatario finale sarà la tesoreria del beneficiario; per la parte dello strumento messa a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, il destinatario finale sarà il contraente o subcontraente che esegue il progetto di investimento.
10)
«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o non svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell' del regolamento (UE) 2020/852.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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