Art. 17
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
In vigore dal 14 mag 2024
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento finanziario.
2. In deroga all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le erogazioni del prestito possono essere eseguite tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per conto del beneficiario. Gli importi recuperati sono trasferiti al beneficiario.
3. La Commissione sottoscrive con il beneficiario un accordo di prestito. L'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni dalla data della firma dell'accordo di prestito.
Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.
Per quanto concerne gli importi del prestito attuati tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, l'accordo di prestito:
a)
prevede altresì che il beneficiario autorizzi irrevocabilmente e incondizionatamente la Commissione a versare gli esborsi all'entità che attua il fondo su richiesta di quest'ultima e che la Commissione sia assolta dai suoi obblighi di pagamento nei confronti del beneficiario effettuando il pagamento a favore di tale entità;
b)
prevede altresì l'obbligo per il beneficiario di sostenere i costi di attuazione e gli eventuali diritti dovuti per l'attuazione del fondo, conformemente alle condizioni concordate tra la Commissione e l'entità che attua il fondo.
4. L'accordo di prestito è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1449:oj#art-17