Art. 15

Decisione di esecuzione del Consiglio

In vigore dal 14 mag 2024
Decisione di esecuzione del Consiglio 1.   In caso di valutazione positiva la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il programma di riforme presentato dal beneficiario a norma dell' oppure, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'. 2.   La decisione di esecuzione della Commissione stabilisce le riforme che il beneficiario deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforme, compreso il calendario indicativo. 3.   La decisione di esecuzione della Commissione stabilisce inoltre: a) l'importo indicativo dei fondi globali a disposizione del beneficiario e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all', una volta che il beneficiario abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative e quantitative individuate in relazione all'attuazione del programma di riforme; b) la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile; c) il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme; d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforme, anche, se del caso, attraverso il controllo democratico di cui all', paragrafo 8, così come, laddove pertinente, le misure necessarie per conformarsi all'; e) gli indicatori di cui all', paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'.
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