Art. 25
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio e relazioni
1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento. Si prevede che gli indicatori di cui all', paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.
2. L'accordo sullo strumento di cui all' stabilisce le norme e le modalità secondo le quali i beneficiari sono tenuti a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione affronta inoltre le sinergie e le complementarità dello strumento con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento. La relazione annuale è integrata da presentazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento due volte l'anno.
4. La Commissione trasmette la relazione annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo al comitato di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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