Art. 14
Valutazione dei programmi di riforme da parte della Commissione
In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione dei programmi di riforme da parte della Commissione
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del programma di riforme di ciascun beneficiario o, se del caso, di eventuali modifiche di tale programma. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con il beneficiario e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, oppure imporre al beneficiario di rivedere o modificare il programma di riforme.
2. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, la Commissione, a norma della decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.
3. Nel valutare i programmi di riforme la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sul beneficiario, inclusa la sua situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito, della motivazione e degli elementi forniti dal beneficiario, di cui all', nonché di ogni altra informazione pertinente, tra cui quelle di cui all'.
4. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
a)
se il programma di riforme rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all' e agli elementi di cui all';
b)
se il programma di riforme e le sue misure siano coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui agli ;
c)
se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri i progressi verso il superamento del divario socioeconomico tra il beneficiario e l'Unione, migliorando in tal modo il suo sviluppo economico, sociale e ambientale, sostenga la convergenza verso le norme dell'Unione, riduca le disuguaglianze e rafforzi la coesione sociale;
d)
se si possa prevedere che il programma di riforme rafforzi ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all', paragrafo 2, lettera a);
e)
se si possa prevedere che il programma di riforme acceleri la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, climaticamente neutre, resilienti ai cambiamenti climatici e inclusive migliorando la connettività regionale, compiendo progressi in relazione alla duplice transizione verde e digitale, compresa la biodiversità, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la formazione, l'occupazione e le competenze e il mercato del lavoro in generale, con particolare attenzione ai giovani;
f)
se le misure incluse nel programma di riforme siano compatibili con i principi «non arrecare un danno significativo» e «non lasciare indietro nessuno»;
g)
se il programma di riforme affronti adeguatamente i potenziali rischi nel rispetto dei prerequisiti e delle condizioni di pagamento;
h)
se le condizioni di pagamento proposte dal beneficiario siano adeguate e ambiziose, coerenti con il quadro per la politica di allargamento, nonché sufficientemente significative e chiare da consentire il corrispondente svincolo dei fondi in caso di adempimento e se gli indicatori di rendicontazione proposti siano adeguati e sufficienti per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali;
i)
se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione, i conflitti di interessi, la criminalità organizzata e il riciclaggio, come anche da indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, e da garantire che non vi sia duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito nel quadro del regolamento (UE) 2021/1529, o di altri donatori;
j)
se il programma di riforme rifletta efficacemente i contributi dei portatori di interessi, compresi i parlamenti dei beneficiari, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
5. Ai fini della valutazione dei programmi di riforme presentati dai beneficiari, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.
Storico versioni
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