Art. 19

Attuazione di progetti e programmi di investimento nel contesto del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali

In vigore dal 14 mag 2024
Attuazione di progetti e programmi di investimento nel contesto del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali 1.   Al fine di beneficiare dell'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme sono attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. 2.   La decisione di esecuzione della Commissione di cui all' stabilisce l'importo dei fondi da mettere a disposizione per l'utilizzo nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. 3.   La Commissione presenta le proposte pertinenti di progetti o programmi di investimento per il parere del comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 dopo l'adozione della decisione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. 4.   Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è destinato a obiettivi climatici. 5.   I finanziamenti nell'ambito dello strumento forniti dalla dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2, lettera a), previa deduzione dell'importo della copertura, sono attuati in regime di gestione indiretta tenendo conto di una riserva di investimenti e sono forniti gradualmente attraverso contributi versati al fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per la ricezione dei contributi dei donatori. 6.   Tale finanziamento non è messo a disposizione per gli investimenti che devono essere sostenuti dal fondo congiunto fino all'adozione della decisione di cui all', paragrafo 3. 7.   I finanziamenti a titolo dello strumento erogati mediante i prestiti di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento sono resi disponibili tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali in virtù dell'accordo di prestito tra la Commissione e i beneficiari a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento. Combinate per tutti gli accordi di prestito, sono presentate alla Commissione al massimo dodici richieste di esborso all'anno da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. I progetti e i programmi di investimento possono ricevere sostegno da due fonti di finanziamento di cui all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, nonché da altri programmi e strumenti dell'Unione, purché tale sostegno proveniente da fonti, programmi e strumenti diversi garantisca addizionalità e non copra il medesimo costo. Per ciascun progetto o programma di investimento, la Commissione fornisce al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali una valutazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento.
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