Art. 8

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

In vigore dal 14 mag 2024
Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento 1.   La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede: a) Stati membri, beneficiari, paesi candidati e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo; b) paesi che forniscono ai beneficiari un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna sul territorio dei beneficiari. 2.   L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, se un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del beneficiario interessato. 3.   Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6. 4.   Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6. 5.   Per le attività cofinanziate congiuntamente da un’entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme applicabili a tali entità. Ciò non pregiudica le restrizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, che sono debitamente rispecchiate negli accordi conclusi con tali entità. 6.   Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione, nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, se: a) le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione, o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività; b) l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, comprese le infrastrutture della rete 5G, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento. 7.   Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.
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