Art. 10
Riporti, rate annuali, stanziamenti di impegno
In vigore dal 14 mag 2024
Riporti, rate annuali, stanziamenti di impegno
1. In deroga all', paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento finanziario.
3. In aggiunta alle disposizioni dell' del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione a titolo dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.
4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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