Art. 20 · Prefinanziamento

Art. 20

Prefinanziamento

In vigore dal 14 mag 2024
Prefinanziamento 1.   Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all', paragrafo 4. 2.   La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all' e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui rispettivamente agli . I fondi sono svincolati a norma dell', paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'. 3.   La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1449:oj#art-20