Art. 58

Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 11 apr 2024
Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero 1.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui non si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati, si applica, mutatis mutandis, l’. 2.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l’, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti: a) la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’, paragrafo 3, lettera b); b) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell’Unione; c) un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore. 3.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero provenienti da un paese cui non si applica la decisione OCSE e dirette verso un paese cui tale decisione si applica o viceversa, in transito attraverso Stati membri, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.
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Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero (Art. 58 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo