Art. 58
Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero
In vigore dal 11 apr 2024
Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero
1. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui non si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati, si applica, mutatis mutandis, l’.
2. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l’, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:
a)
la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’, paragrafo 3, lettera b);
b)
non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell’Unione;
c)
un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.
3. Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero provenienti da un paese cui non si applica la decisione OCSE e dirette verso un paese cui tale decisione si applica o viceversa, in transito attraverso Stati membri, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.
Storico versioni
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