Art. 56

Importazioni da paesi o territori d’oltremare

In vigore dal 11 apr 2024
Importazioni da paesi o territori d’oltremare 1.   In caso di importazione nell’Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II. 2.   Il paese o territorio d’oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d’oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito. Qualora applichi procedure nazionali a tali spedizioni, uno Stato membro lo notifica alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Importazioni da paesi o territori d’oltremare (Art. 56 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo