Art. 57

Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

In vigore dal 11 apr 2024
Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, provenienti da e diretti verso paesi terzi, in transito attraverso Stati membri si applica, mutatis mutandis, l’, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti: a) la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’, paragrafo 3, lettera b); b) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell’Unione; c) un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento (Art. 57 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo