Art. 57 · Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

Art. 57

Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

In vigore dal 11 apr 2024
Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, provenienti da e diretti verso paesi terzi, in transito attraverso Stati membri si applica, mutatis mutandis, l’, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti: a) la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’, paragrafo 3, lettera b); b) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell’Unione; c) un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.
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