Art. 56
Importazioni da paesi o territori d’oltremare
In vigore dal 11 apr 2024
Importazioni da paesi o territori d’oltremare
1. In caso di importazione nell’Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.
2. Il paese o territorio d’oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d’oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito. Qualora applichi procedure nazionali a tali spedizioni, uno Stato membro lo notifica alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-56