Art. 53.tit_1

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

In vigore dal 11 apr 2024
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Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace (Art. 53.tit_1 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo