Art. 53
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
1. Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE o ai casi di cui all’, paragrafo 1, lettera e), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano gli adattamenti seguenti:
a)
l’autorizzazione prescritta dall’ può essere data tacitamente dall’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;
b)
le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
c)
le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’;
d)
si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 2, lettere da a) a e);
e)
l’impianto di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.
3. Si applica altresì l’, paragrafo 3.
4. La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di spedizione esterna all’Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;
b)
sono soddisfatte le condizioni specificate all’, paragrafo 4, lettere b), c) e d.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’, paragrafi 5 e 6.
Storico versioni
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