Art. 60

Ispezioni

In vigore dal 11 apr 2024
Ispezioni 1.   Gli Stati membri, per garantire l’osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’ della direttiva 2008/98/CE, nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. 2.   Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti: a) nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione; b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto; c) alle frontiere dell’Unione; d) durante la spedizione all’interno dell’Unione.
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Ispezioni (Art. 60 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo