Art. 60
Ispezioni
In vigore dal 11 apr 2024
Ispezioni
1. Gli Stati membri, per garantire l’osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’ della direttiva 2008/98/CE, nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
2. Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti:
a)
nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione;
b)
nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto;
c)
alle frontiere dell’Unione;
d)
durante la spedizione all’interno dell’Unione.
Storico versioni
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