Art. 34

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

In vigore dal 11 apr 2024
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi, e i rifiuti sono destinati allo smaltimento, gli articoli da 4 a 17 e agli articoli da 19 a 30 si applicano mutatis mutandis, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti: a) l’, paragrafo 2, lettere (a), (c), (d) e (g), e l’, paragrafo 3, lettera (a), si applicano mutatis mutandis; b) se il paese terzo è parte della convenzione di Basilea e se il paese interessato ha deciso di non richiedere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’, paragrafo 4, della convenzione, un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, con o senza condizioni; o c) se il paese terzo non è parte della convenzione di Basilea, l’autorità competente di spedizione chiede all’autorità competente di transito di tale paese terzo se desidera trasmettere la sua autorizzazione scritta alla spedizione entro un termine convenuto tra le autorità competenti.
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Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (Art. 34 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo