Art. 35
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
In vigore dal 11 apr 2024
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
1. Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE del Consiglio relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (45) («decisione OCSE»), e i rifiuti sono destinati al recupero, si applica l’.
2. Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione, ivi compresa la spedizione fra luoghi situati nello stesso Stato membro, e transita attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, e i rifiuti sono destinati al recupero, si applicano gli articoli da 4 a 30, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti:
a)
l’, paragrafo 2, lettere c) e d), si applica mutatis mutandis;
b)
l’autorizzazione tacita da parte dell’autorità competente di transito esterna all’Unione può essere presunta se non sono sollevate obiezioni e, purché siano state soddisfatte le condizioni stabilite, la spedizione può iniziare 30 giorni dopo la data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, come previsto all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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