Art. 36

Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro

In vigore dal 11 apr 2024
Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro 1.   Ciascuno Stato membro istituisce un regime appropriato di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti che ha luogo esclusivamente all’interno della sua giurisdizione nazionale. Il regime tiene conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema dell’Unione istituito dai titoli II e VII. 2.   Lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro (Art. 36 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo