Art. 58 · Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero

Art. 58

Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 11 apr 2024
Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero 1.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui non si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati, si applica, mutatis mutandis, l’. 2.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l’, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti: a) la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’, paragrafo 3, lettera b); b) non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell’Unione; c) un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore. 3.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero provenienti da un paese cui non si applica la decisione OCSE e dirette verso un paese cui tale decisione si applica o viceversa, in transito attraverso Stati membri, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.
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