Art. 15
Comitato per un’Europa interoperabile
In vigore dal 13 mar 2024
Comitato per un’Europa interoperabile
1. È istituito il comitato per un’Europa interoperabile («comitato»), che facilita la cooperazione strategica e fornisce consulenza sull’applicazione del presente regolamento.
2. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione.
3. Il Comitato delle regioni, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza designano un esperto ciascuno, che è invitato a partecipare in qualità di osservatore.
4. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La presidenza può concedere lo status di osservatore in seno al comitato a esperti designati da soggetti dell’Unione, regioni, organizzazioni e paesi candidati. La presidenza può invitare a partecipare, su base ad hoc, esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato.
I membri del comitato compiono ogni sforzo per adottare decisioni per consenso. In caso di votazione, il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri che lo compongono. I membri che hanno votato contro una proposta o che si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi i motivi della loro posizione.
5. Il comitato ha i compiti seguenti:
a)
adottare orientamenti relativi alla valutazione dell’interoperabilità ai sensi dell’, paragrafo 5, e alla lista di controllo comune di cui all’allegato del presente regolamento e, se necessario, aggiornare tali orientamenti;
b)
analizzare le informazioni raccolte a norma dell’, paragrafo 2, e fornire, su tale base, suggerimenti per migliorare l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei;
c)
adottare orientamenti sulla condivisione delle soluzioni di interoperabilità di cui all’;
d)
proporre misure per promuovere la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità;
e)
sviluppare il QEI, aggiornarlo, se necessario, e proporlo alla Commissione;
f)
sostenere l’attuazione dei quadri di interoperabilità degli Stati membri e dei soggetti dell’Unione e di altre politiche, strategie o orientamenti nazionali e dell’Unione pertinenti, compresi il principio del «digitale per default» e l’approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione»;
g)
valutare l’allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI e rispondere alle richieste di consultazione della Commissione su tali quadri;
h)
adottare l'«agenda per un’Europa interoperabile di cui all’;
i)
raccomandare soluzioni per un’Europa interoperabile e ritirare tali raccomandazioni dall’elenco, sulla base di criteri prestabiliti;
j)
monitorare la coerenza globale delle soluzioni di interoperabilità raccomandate, a livello nazionale, regionale e locale, comprese le informazioni sui relativi metadati e sulla relativa categorizzazione;
k)
proporre alla Commissione misure volte a garantire, ove opportuno, la compatibilità delle soluzioni di interoperabilità con altre soluzioni di interoperabilità che condividono uno scopo comune, sostenendo nel contempo, se del caso, la complementarità con le nuove tecnologie o la transizione verso queste ultime;
l)
proporre alla Commissione di pubblicare le soluzioni di interoperabilità di cui all’, paragrafo 2, o di inserire nel portale «Europa interoperabile» un rinvio a tali soluzioni di interoperabilità;
m)
proporre alla Commissione di elaborare progetti di sostegno all’attuazione delle politiche, misure di innovazione e altre misure pertinenti, compreso il sostegno finanziario;
n)
individuare le migliori pratiche per l’integrazione di soluzioni di interoperabilità negli appalti pubblici e nelle gare d’appalto;
o)
esaminare le relazioni risultanti dalle misure di innovazione, sull’uso degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità e sulle revisioni fra pari e proporre misure di follow-up, se necessario;
p)
proporre misure, ad esempio la formazione, per rafforzare le capacità di interoperabilità degli enti pubblici;
q)
proporre misure alle organizzazioni e agli organismi di normazione pertinenti per contribuire alle attività di normazione europea, in particolare attraverso le procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012;
r)
proporre misure per collaborare con soggetti internazionali e istituti di ricerca e di istruzione che potrebbero contribuire allo sviluppo dell’interoperabilità, in particolare con le comunità internazionali per le soluzioni open source, norme o specifiche tecniche aperte e altre piattaforme;
s)
coordinarsi con il comitato europeo per l’innovazione in materia di dati di cui al regolamento (UE) 2022/868 sulle soluzioni di interoperabilità per gli spazi comuni europei di dati, come pure con qualsiasi altro soggetto dell’Unione che lavori a soluzioni di interoperabilità pertinenti per il settore pubblico;
t)
informare regolarmente i coordinatori per l’interoperabilità di cui all’ e, se del caso, la comunità per un’Europa interoperabile sulle questioni relative ai servizi pubblici digitali transeuropei, compresi i progetti e le reti pertinenti finanziati dall’Unione, e coordinarsi in merito con tali soggetti;
u)
fornire consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e comunicazione in relazione all’applicazione del presente regolamento;
v)
fornire tempestivamente alla Commissione i contributi e i dati necessari per l’efficace presentazione delle relazioni a norma dell’.
6. Il comitato può istituire gruppi di lavoro per esaminare punti specifici attinenti ai propri compiti. Ai gruppi di lavoro partecipano membri della comunità per un’Europa interoperabile.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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