Art. 4

Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità tra soggetti dell’Unione e enti pubblici

In vigore dal 13 mar 2024
Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità tra soggetti dell’Unione e enti pubblici 1.   Un soggetto dell’Unione o un ente pubblico mette a disposizione di qualsiasi altro soggetto dell’Unione o ente pubblico che ne faccia richiesta una soluzione di interoperabilità a sostegno di un servizio pubblico digitale transeuropeo, compresi la documentazione tecnica e, se del caso, la cronologia delle versioni, il codice sorgente documentato e i riferimenti alle norme aperte o alle specifiche tecniche utilizzate. L’obbligo di condivisione non si applica a nessuna delle seguenti soluzioni di interoperabilità, segnatamente a quelle: a) che supportano processi che esulano dall’ambito dei compiti di servizio pubblico dei soggetti dell’Unione o degli enti pubblici interessati, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti o, in mancanza di tali norme, quali definito conformemente alla prassi amministrativa comune dei soggetti dell’Unione o dello Stato membro in questione, a condizione che l’ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione; b) su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale che limitano la possibilità di condividere la soluzione per il riutilizzo; c) il cui accesso è escluso o limitato per motivi legati: i) a informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche quali definite all’, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (18); ii) alla protezione di interessi di difesa o sicurezza pubblica, comprese le infrastrutture critiche nazionali. 2.   Per consentire una gestione autonoma della soluzione di interoperabilità da parte del soggetto che la riutilizza, il soggetto che la mette in condivisione specifica le condizioni che si applicano al riutilizzo della soluzione, comprese le eventuali garanzie e fornite al soggetto che la riutilizza riguardo alla cooperazione, al sostegno e alla manutenzione. Tali condizioni possono comprendere l’esclusione della responsabilità del soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità in caso di uso improprio di quest’ultima da parte del soggetto che la riutilizza. Prima di adottare la soluzione di interoperabilità, il soggetto che la riutilizza fornisce, su richiesta, al soggetto che la mette in condivisione una valutazione della soluzione che comprende la capacità di gestire autonomamente la cibersicurezza e l’evoluzione della soluzione di interoperabilità riutilizzata. 3.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto pubblicando i contenuti pertinenti sul portale «Europa interoperabile» o su un portale, catalogo o archivio collegato al portale «Europa interoperabile». In tal caso, al soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità non si applica il paragrafo 2. Su richiesta del soggetto che la mette in condivisione, la Commissione pubblica il contenuto pertinente sul portale «Europa interoperabile». 4.   Un soggetto dell’Unione, un ente pubblico o un terzo che riutilizza una soluzione di interoperabilità può adattarla alle proprie esigenze, a meno che i diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi non limitino l’adattamento della soluzione di interoperabilità. Se la soluzione di interoperabilità è resa pubblica a norma del paragrafo 3, la soluzione di interoperabilità adattata è resa pubblica nello stesso modo. 5.   I soggetti che mettono in condivisione e che riutilizzano una soluzione di interoperabilità possono concludere un accordo sulla condivisione dei costi per i futuri sviluppi della soluzione di interoperabilità. 6.   Nel decidere in merito all’attuazione delle soluzioni di interoperabilità, i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici danno priorità all’attuazione di soluzioni di interoperabilità che non prevedono condizioni di licenza restrittive, quali soluzioni open source, se tali soluzioni di interoperabilità sono equivalenti in termini di funzionalità, costo totale, centralità dell’utente, cibersicurezza o altri criteri oggettivi pertinenti. La Commissione fornisce sostegno nell’individuazione di tali soluzioni di interoperabilità, come previsto all’. 7.   Il comitato adotta orientamenti sulla condivisione delle soluzioni di interoperabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:903:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo