Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«interoperabilità transfrontaliera»: la capacità dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici degli Stati membri di interagire tra loro a livello transfrontaliero condividendo dati, informazioni e conoscenze attraverso processi digitali in linea con i requisiti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici relativi a tale interazione transfrontaliera;
2)
«servizi pubblici digitali transeuropei»: servizi digitali che i soggetti dell’Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell’Unione e che richiedono un’interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell’Unione o tra soggetti dell’Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete;
3)
«sistema informativo e di rete»: un sistema informativo e di rete quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
4)
«soluzione di interoperabilità»: una risorsa riutilizzabile relativa ai requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici per consentire l’interoperabilità transfrontaliera, come quadri concettuali, orientamenti, architetture di riferimento, specifiche tecniche, norme, servizi e applicazioni, nonché componenti tecniche documentate, come il codice sorgente;
5)
«soggetti dell’Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione istituiti dal TUE, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, oppure sulla base dei medesimi;
6)
«ente pubblico»: un ente pubblico quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
7)
«dati»: i dati quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
8)
«formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;
9)
«GovTech»: una cooperazione basata sulla tecnologia tra attori dei settori pubblico e privato a sostegno della trasformazione digitale del settore pubblico;
10)
«norma»: una norma quale definita all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
11)
«specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica delle TIC quale definita all’, punto 5), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
12)
«licenza open source»: una licenza in virtù della quale il riutilizzo, la ridistribuzione e la modifica del software sono consentiti, per tutti gli usi, in una dichiarazione unilaterale del titolare del diritto, con la possibilità di prevedere determinate condizioni, e in virtù della quale il codice sorgente del software è messo a disposizione degli utenti senza restrizioni;
13)
«livello di dirigenza più elevato»: un dirigente, un organo di gestione o di coordinamento e sorveglianza al livello amministrativo più alto, tenuto conto dei sistemi di governance ad alto livello di ogni soggetto dell’Unione;
14)
«spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità»: un ambiente controllato istituito da un soggetto dell’Unione o da un ente pubblico per lo sviluppo, l’addestramento, le prove e la convalida riguardanti soluzioni di interoperabilità innovative, se del caso in condizioni reali, a sostegno dell’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare;
15)
«requisito vincolante»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica stabiliti da un soggetto dell’Unione o da un ente pubblico in relazione a uno o più servizi pubblici digitali transeuropei e avente un effetto sull’interoperabilità transfrontaliera.
Storico versioni
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