Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 13 mar 2024
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce misure che promuovono l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, contribuendo in tal modo all’interoperabilità dei sottostanti sistemi informativi e di rete, definendo norme comuni e un quadro di governance.
2. Il presente regolamento si applica ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici che regolamentano, forniscono, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei.
3. Il presente regolamento si applica fatte salve la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico o alla loro capacità di stabilire le norme procedurali, o di prestare, gestire o attuare tali servizi.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.
5. Il presente regolamento non comporta la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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