Art. 6
Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici
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L'articolo stabilisce che il comitato elabora il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) e lo presenta alla Commissione per l'adozione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il QEI offre modelli e raccomandazioni su governance e interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica. La Commissione può inoltre adottare quadri di interoperabilità specialistici per settori o livelli amministrativi specifici, basati sul QEI e pubblicati sul portale «Europa interoperabile». Infine, gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione il QEI quando elaborano quadri, orientamenti, strategie o politiche nazionali di interoperabilità.
La norma definisce il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) e i quadri specialistici per facilitare le interazioni e lo scambio di informazioni tra soggetti tramite i loro sistemi di rete e informativi.
Si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, alla Commissione, al comitato e agli Stati membri che elaborano politiche e quadri nazionali.
Uno Stato membro decide di aggiornare la propria strategia nazionale di digitalizzazione e i formati di scambio dati per la pubblica amministrazione. Nell'elaborare questo quadro nazionale, l'amministrazione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni tecniche e semantiche contenute nel QEI.
Il comitato ha l'obbligo di elaborare il QEI e presentarlo alla Commissione, nonché di valutare l'allineamento dei quadri specialistici al QEI; gli Stati membri sono tenuti a prendere nella massima considerazione il QEI nell'elaborazione di quadri e strategie nazionali; il QEI deve essere preso in considerazione nella valutazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 3 e all'allegato. Non sono menzionate sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.